Regio decreto 443/1927
Art. 229 — I sottufficiali provvedono al vitto costituendo una mensa per loro conto
Art. 229. I sottufficiali provvedono al vitto costituendo una mensa per loro conto. Quando a loro domanda, o per ragioni di servizio, sono ammessi al rancio dei caporali e soldati, ne pagano l'importo all'Amministrazione, com'e' detto all'art. 240.
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