Regio decreto 443/1927
Art. 224 — Le spezie e le verdure sono acquistate, con la quota stabilita a tale scopo dal Ministero, dai singoli corpi …
Art. 224. Le spezie e le verdure sono acquistate, con la quota stabilita a tale scopo dal Ministero, dai singoli corpi o reparti, direttamente dal commercio, o, quando se ne abbia l'opportunita', mediante prelevamento a pagamento dei prodotti delle coltivazioni ortive militari. La somma necessaria e' tratta dal fondo permanente in consegna all'ufficio maggiorita' (art. 117) e rimessa all'ufficiale di vettovagliamento. In modo analogo si regolano i distaccamenti. Quando sia possibile e conveniente, tale provvista e' effettuata per tutte le truppe del presidio, mediante convenzione. In tal caso, in luogo del pagamento immediato puo' anche convenirsi il rilascio al fornitore di buoni, da rimborsare periodicamente.
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