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Regio decreto 443/1927

Art. 22 — I danni accertati dal Ministero o dai comandi di corpo d'armata, secondo le disposizioni dell'art

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Art. 22. I danni accertati dal Ministero o dai comandi di corpo d'armata, secondo le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto sul decentramento amministrativo, sono addebitati in solido ai responsabili.

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