Regio decreto 443/1927
Art. 218 — Il rancio per i caporali e soldati e' apprestato in comune per conto dell'Amministrazione
Art. 218. Il rancio per i caporali e soldati e' apprestato in comune per conto dell'Amministrazione. Gli uomini ricoverati nelle infermerie reggimentali, con trattamento ordinario, sono considerati come conviventi al rancio. Quelli pei quali sia stata prescritta una dieta speciale ricevono invece gli alimenti direttamente dall'infermeria a norma dell'art. 141.
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