Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 215
Regio decreto 443/1927

Art. 215 — I corpi provvedono con i mezzi che ritengono piu' opportuni al ricupero e al versamento delle somme loro date…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/215parte di Regio decreto 443/1927
Art. 215. I corpi provvedono con i mezzi che ritengono piu' opportuni al ricupero e al versamento delle somme loro date in nota a norma dell'articolo precedente. I corpi notificano poi al Ministero alla fine di ogni trimestre i ricuperi conseguiti e i debiti rimasti scoperti. Per i debiti dei quali si riconosca impossibile il ricupero, i corpi giustificano tale impossibilita' con la produzione di un certificato di nullatenenza rilasciato dall'autorita' municipale del comune di domicilio o di analoga dichiarazione da rilasciarsi dall'autorita' di pubblica sicurezza o dall'arma dei carabinieri Reali. In base a questi documenti, da trasmettersi insieme con le notifiche trimestrali di cui sopra, e, in ogni caso, trascorso un anno dalla cessazione dal servizio, il Ministero della guerra delibera l'annullamento dei crediti inesigibili.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 214 Art. 216 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.