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Regio decreto 443/1927

Art. 212 — Per gli uomini che vengano trasferiti ad altri corpi, il debito che risultasse all'atto del trasferimento vie…

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Art. 212. Per gli uomini che vengano trasferiti ad altri corpi, il debito che risultasse all'atto del trasferimento viene notificato al corpo ricevente e da questo liquidato con le norme di cui all'art. 187. Per gli uomini trasferiti di compagnia e per gli aggregati si osservano le norme degli articoli 324 e 325.

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