Regio decreto 443/1927
Art. 206 — Agli uomini comandati altrove isolatamente gli assegni sono pagati dalla compagnia all'atto della partenza pe…
Art. 206. Agli uomini comandati altrove isolatamente gli assegni sono pagati dalla compagnia all'atto della partenza per tutta la durata del servizio. Quando pero' trattisi di servizi continuativi, le compagnie corrispondono soltanto gli assegni per i primi dieci giorni, e pei giorni successivi provvede l'ufficio d'amministrazione.
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