Regio decreto 443/1927
Art. 204 — Le indennita' di trasferta e gli assegni di trasporto pei viaggi isolati sono pagati all'atto della partenza
Art. 204. Le indennita' di trasferta e gli assegni di trasporto pei viaggi isolati sono pagati all'atto della partenza. Le diarie di accantonamento e di marcia sono pagate insieme con lo stipendio od assegno giornaliero, o a servizio ultimato se avvenga prima. Nello stesso modo sono pure pagati i soprassoldi a carico di altri Ministeri.
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