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Regio decreto 443/1927

Art. 201 — Per gli uomini che partono in licenza od in congedo, che entrano all'ospedale, o sono trasferiti ad altra com…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/201parte di Regio decreto 443/1927
Art. 201. Per gli uomini che partono in licenza od in congedo, che entrano all'ospedale, o sono trasferiti ad altra compagnia od altrimenti si assentano nel corso della decade, o del mese, lo stipendio od assegno giornaliero e gli assegni personali sono loro pagati fino a tutto il giorno della partenza. Per quelli trasferiti ad altro corpo, le competenze suddette sono pagate fino a tutto il giorno fissato pel trasferimento al nuovo corpo.

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