Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 199
Regio decreto 443/1927

Art. 199 — Agli ufficiali in posizione ausiliaria ed a riposo, le pensioni e gli altri assegni vitalizi possono essere p…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/199parte di Regio decreto 443/1927
Art. 199. Agli ufficiali in posizione ausiliaria ed a riposo, le pensioni e gli altri assegni vitalizi possono essere pagati dai corpi secondo le disposizioni del Ministero della guerra, d'intesa con quello delle finanze.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 198 Art. 200 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.