Regio decreto 443/1927
Art. 199 — Agli ufficiali in posizione ausiliaria ed a riposo, le pensioni e gli altri assegni vitalizi possono essere p…
Art. 199. Agli ufficiali in posizione ausiliaria ed a riposo, le pensioni e gli altri assegni vitalizi possono essere pagati dai corpi secondo le disposizioni del Ministero della guerra, d'intesa con quello delle finanze.
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