Regio decreto 443/1927
Art. 195 — Ogni qualvolta gli ufficiali si provvedano d'un cavallo di servizio, sia per acquisti diretti, sia per conces…
Art. 195. Ogni qualvolta gli ufficiali si provvedano d'un cavallo di servizio, sia per acquisti diretti, sia per concessioni di cavalli di agevolezza e di carica, sono tenuti a farne pronta dichiarazione per iscritto al comandante del corpo. Riconosciuto, nei modi indicati all'art. 882, che il cavallo ha tutte le condizioni per essere considerato di servizio, l'ufficio d'amministrazione provvede per l'iscrizione del cavallo stesso sul registro.
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