Regio decreto 443/1927
Art. 187 — Per gli ufficiali trasferiti ad altro corpo, il corpo perdente invia al corpo ricevente una Dichiarazione, an…
Art. 187. Per gli ufficiali trasferiti ad altro corpo, il corpo perdente invia al corpo ricevente una Dichiarazione, anche se negativa, dei debiti lasciati dagli ufficiali medesimi, distinti secondo la loro natura e provenienza. Il corpo ricevente rimborsa a carico del proprio fondo scorta l'ammontare del debito risultante da anticipazioni fatte col fondo scorta del corpo perdente, e procede al ricupero di tutte le somme dovute dall'ufficiale mediante ritenuta sugli assegni spettantigli, provvedendo, poi, secondo i casi, al versamento di esse a favore del proprio fondo scorta, dell'Erario, o di altri enti creditori, o all'accreditamento al conto rimonta.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.