Regio decreto 443/1927
Art. 184 — L'importo dei medicinali, del pane, dei viveri di riserva ed altre derrate, degli oggetti di vestiario e degl…
Art. 184. L'importo dei medicinali, del pane, dei viveri di riserva ed altre derrate, degli oggetti di vestiario e degli altri materiali di cui sia autorizzata la cessione, deve, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma dell'art. 245, essere pagato all'atto del prelevamento, ed e' versato in tesoreria.
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