Regio decreto 443/1927
Art. 182 — Il pagamento delle quote di stipendio cedute e' fatto seguendo le norme della legge sulla sequestrabilita' e …
Art. 182. Il pagamento delle quote di stipendio cedute e' fatto seguendo le norme della legge sulla sequestrabilita' e cedibilita' degli stipendi e del relativo regolamento. Per le quote relative al mese di giugno si deve disporre affinche' i creditori si presentino alla cassa del corpo il 30 di detto mese, o affinche' nello stesso giorno sia effettuato l'invio delle somme a mezzo di vaglia cambiario o postale, qualora sia stato convenuto uno di questi modi di pagamento. In caso contrario si provvede come all'art. 175.
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