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Regio decreto 443/1927

Art. 172 — Agli ufficiali che debbono assentarsi dal corpo per ragioni di servizio per non meno di dieci giorni puo' ess…

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Art. 172. Agli ufficiali che debbono assentarsi dal corpo per ragioni di servizio per non meno di dieci giorni puo' essere data un'anticipazione che non superi l'importo dei loro averi a tutto il giorno della partenza. Uguale anticipazione puo' darsi agli ufficiali quando il corpo o riparto di corpo debba lasciare la sua ordinaria residenza per campi, grandi manovre o cambio di guarnigione.

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