Regio decreto 443/1927
Art. 167 — Per le riparazioni e la sostituzione delle parti d'armi portatili, delle biciclette e del carreggio si seguon…
Art. 167. Per le riparazioni e la sostituzione delle parti d'armi portatili, delle biciclette e del carreggio si seguono le norme di cui agli articoli 398 e seguenti.
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