Regio decreto 443/1927
Art. 165 — Al bucato si provvede, possibilmente, con apposite convenzioni fissando il compenso ad un tanto per oggetto o…
Art. 165. Al bucato si provvede, possibilmente, con apposite convenzioni fissando il compenso ad un tanto per oggetto o ad un tanto per giornata di presenza, secondo che stabilira' il comandante del corpo. La retribuzione pel servizio di barbiere e' fissata dal comandante del corpo ed e' corrisposta a cura dei comandanti di compagnia. Il sapone e il grasso lucido per gli uomini di truppa sono acquistati a cura dell'amministrazione del corpo, nel modo che credera' piu' opportuno.
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