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Regio decreto 443/1927

Art. 161 — La sovrapaga ai musicanti e' corrisposta alla fine di ogni quindicina per cura dell'aiutante maggiore, il qua…

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Art. 161. La sovrapaga ai musicanti e' corrisposta alla fine di ogni quindicina per cura dell'aiutante maggiore, il quale riceve all'uopo i fondi dalla cassa del corpo sulla presentazione di apposito specchio.

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