Regio decreto 443/1927
Art. 153 — Il disporre di tali fondi e' riservato alla persona del comandante effettivo del corpo, il quale, dove lo rep…
Art. 153. Il disporre di tali fondi e' riservato alla persona del comandante effettivo del corpo, il quale, dove lo reputi conveniente, puo' altresi' assegnarne parte ai comandanti dei distaccamenti, facendosene poi rendere ragione.
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