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Regio decreto 443/1927

Art. 143 — I medicinali e gli oggetti di medicazione sono prelevati presso la farmacia militare del luogo con appositi b…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/143parte di Regio decreto 443/1927
Art. 143. I medicinali e gli oggetti di medicazione sono prelevati presso la farmacia militare del luogo con appositi buoni firmati dal direttore dell'infermeria e vidimati dal capo dell'ufficio d'amministrazione. Quando non vi sia farmacia militare sul luogo i medicinali possono, secondo che meglio convenga, essere richiesti alla farmacia militare piu' vicina od essere provveduti con apposita convenzione da locali farmacie civili. Le robe prelevate dalle farmacie sono cedute mediante passaggio di carico, e con addebito sulle assegnazioni per prelevamenti in natura fatte ai corpi.

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