Regio decreto 443/1927
Art. 141 — I sottufficiali ricoverati all'infermeria con trattamento ordinario ricevono il vitto dalla mensa sottufficia…
Art. 141. I sottufficiali ricoverati all'infermeria con trattamento ordinario ricevono il vitto dalla mensa sottufficiali; i caporali e soldati ricevono il rancio ordinario dalla compagnia (articoli 218 e 231). I ricoverati pei quali sia stata prescritta una dieta speciale ricevono gli alimenti direttamente dall'infermeria; e percio', delle ammissioni a trattamento speciale, il direttore dell'infermeria deve dare avviso alle compagnie cui gli uomini appartengono.
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