Regio decreto 443/1927
Art. 137 — Le spese di carattere generale alle quali i corpi provvedono direttamente, nei limiti da stabilirsi dal Minis…
Art. 137. Le spese di carattere generale alle quali i corpi provvedono direttamente, nei limiti da stabilirsi dal Ministero, sono le seguenti: a) spese per le infermerie-uomini e spese di cura degli uomini caduti ammalati in marcia; b) spese d'ufficio; c) spese riservate; d) rimunerazioni per servizi speciali; e) spese per musiche e fanfare; f) spese per l'igiene, l'educazione e l'istruzione della truppa; g) spese varie, cioe': per il bucato ed altro relativo alla pulizia personale dei militari; per l'illuminazione e pulizia delle caserme; per la manutenzione ed eventuale sostituzione delle armi portatili, delle biciclette e del carreggio (escluso quello dei reggimenti d'artiglieria e del genio, la cui spesa va imputata ai relativi capitoli); per la conservazione dei materiali nei magazzini, e per imballaggi non regolamentari; per l'acquisto e la manutenzione dei mobili, compresi quelli dei corpi di guardia delle caserme, e per qualsiasi altro servizio interno che non trovi applicazione a speciali stanziamenti di bilancio. I corpi che, per circostanze eccezionali, ritengano necessario di oltrepassare i limiti stabiliti per le spese suddette, devono esserne preventivamente autorizzati dal Ministero.
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