Regio decreto 443/1927
Art. 129 — I rendiconti debbono essere firmati dal gestore e trasmessi all'ufficio di contabilita' e di revisione del co…
Art. 129. I rendiconti debbono essere firmati dal gestore e trasmessi all'ufficio di contabilita' e di revisione del corpo d'armata, corredati dei documenti giustificativi, entro i termini stabiliti dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato. Contemporaneamente ai rendiconti e' trasmessa anche una copia dell'ultima pagina del giornale di cassa contenente i totali relativi alla chiusura trimestrale. E' trasmessa altresi' la situazione di tutti i conti, la quale alla data del 31 dicembre ed alla chiusura dell'esercizio finanziario deve contenere la specificazione dei singoli enti e persone che risultano tuttora debitori e creditori.
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