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Regio decreto 443/1927

Art. 126 — Per le eccedenze di cassa che eventualmente si riscontrassero, quando non sia stato possibile riconoscerne le…

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Art. 126. Per le eccedenze di cassa che eventualmente si riscontrassero, quando non sia stato possibile riconoscerne le cause e farne la liquidazione regolare, corre l'obbligo al gestore e al capo dell'ufficio di amministrazione di provvedere che delle somme eccedenti sia preso carico sul giornale di cassa con apposito ordine di riscossione e che ne venga disposto l'immediato versamento in tesoreria.

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