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Regio decreto 443/1927

Art. 120 — I depositi, sia in danaro, sia in titoli, provvisoriamente fatti presso i corpi dai concorrenti agli appalti …

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Art. 120. I depositi, sia in danaro, sia in titoli, provvisoriamente fatti presso i corpi dai concorrenti agli appalti sono custoditi nella cassa di riserva in plico a parte, il cui contenuto e' descritto in un apposito Quaderno dei valori depositati nella cassa di riserva, che e' pure conservato nella cassa stessa.

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