Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 11
Regio decreto 443/1927

Art. 11 — Quando il gestore debba assumere il comando del corpo, o quando sia assente per qualsiasi motivo, la carica d…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/11parte di Regio decreto 443/1927
Art. 11. Quando il gestore debba assumere il comando del corpo, o quando sia assente per qualsiasi motivo, la carica di gestore viene assunta dall'ufficiale presente dello stesso suo ruolo che lo segue immediatamente in grado ed in anzianita'.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 10 Art. 12 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.