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Regio decreto 443/1927

Art. 109 — Gli enti o le persone a cui favore i titoli sono rilasciati, possono, sotto la loro personale responsabilita'…

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Art. 109. Gli enti o le persone a cui favore i titoli sono rilasciati, possono, sotto la loro personale responsabilita', delegare a riscuotere e quietanzare i titoli stessi, altri ufficiali, munendoli all'uopo del libretto di riscossione. La delegazione, da farsi risultare nel libretto stesso, non dev'essere data come funzione permanente, sibbene volta per volta per ogni singolo caso. Gli ufficiali incaricati devono assistere alla introduzione delle somme riscosse nella cassa di riserva e apporre la loro firma sul registro di cui all'art. 91.

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