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Regio decreto 443/1927

Art. 104 — Nei casi dalla legge permessi, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relativ…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/104parte di Regio decreto 443/1927
Art. 104. Nei casi dalla legge permessi, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme da pagarsi dai corpi, e qualunque altro atto avente per iscopo d'impedire o trattenere il pagamento delle somme medesime, debbono essere notificati nelle forme legali ordinarie al comandante del corpo o a chi per esso. Nel caso di pagamento da effettuarsi con ordinativi sulle contabilita' speciali, che siano gia' stati emessi, la notificazione degli atti predetti fatta al comandante del corpo e' di nessun effetto. Puo' tuttavia il creditore fare la notificazione all'incaricato del pagamento.

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