Regio decreto 374/1927
Art. 7 — Nel caso che nelle predette posizioni di accasermamento o di attendamento si trovi solo una parte della forza…
Art. 7. Nel caso che nelle predette posizioni di accasermamento o di attendamento si trovi solo una parte della forza dislocata in un Comune, l'amministrazione militare conserva il diritto di richiedere al Comune la somministrazione di alloggiamento per la rimanente o per i soli ufficiali che, secondo gli ordini insindacabili del comandante del corpo, non siano attendati od accasermati con la truppa.
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