Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 374/1927Art. 59
Regio decreto 374/1927

Art. 59 — Non e' dovuto alcun compenso per i cortili, le scale, i corridoi, i passaggi di qualsiasi natura, ne' per i l…

ELI /it/regio-decreto/1927/01/16/374/art/59parte di Regio decreto 374/1927
Art. 59. Non e' dovuto alcun compenso per i cortili, le scale, i corridoi, i passaggi di qualsiasi natura, ne' per i locali all'aperto, le strade e le piazze, dove, permettendolo la stagione, venissero tenuti uomini, quadrupedi, carri e materiali.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 374/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 58 Art. 60 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.