Regio decreto 374/1927
Art. 59 — Non e' dovuto alcun compenso per i cortili, le scale, i corridoi, i passaggi di qualsiasi natura, ne' per i l…
Art. 59. Non e' dovuto alcun compenso per i cortili, le scale, i corridoi, i passaggi di qualsiasi natura, ne' per i locali all'aperto, le strade e le piazze, dove, permettendolo la stagione, venissero tenuti uomini, quadrupedi, carri e materiali.
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