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Regio decreto 374/1927

Art. 51 — Chi somministra l'alloggio ai sottufficiali, caporali e soldati e' tenuto a fornire loro il lume ed il riscal…

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Art. 51. Chi somministra l'alloggio ai sottufficiali, caporali e soldati e' tenuto a fornire loro il lume ed il riscaldamento, secondo i climi e le stagioni, ovvero a partecipare loro il proprio lume ed il proprio fuoco. Un letto non puo' servire che ad una sola persona.

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