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Regio decreto 374/1927

Art. 40 — Le camere per l'alloggio degli ufficiali saranno arredate nel modo seguente: le camere da dormire avranno: un…

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Art. 40. Le camere per l'alloggio degli ufficiali saranno arredate nel modo seguente: le camere da dormire avranno: un letto completo, alcune sedie, un armadio o cassettone, un attaccapanni, un tavolino, un candeliere od una lampada, una catinella con brocca, due asciugamani, un vaso da notte; le altre camere: tavoli, sedie, candeliere ed altri mobili, secondo i mezzi di chi le fornisce.

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