Regio decreto 374/1927
Art. 4 — La legge fa obbligo ai Comuni di somministrare gli alloggiamenti completi, ai corpi, reparti di corpo, uffici…
Art. 4. La legge fa obbligo ai Comuni di somministrare gli alloggiamenti completi, ai corpi, reparti di corpo, ufficiali ed assimilati che si trovino precariamente fuori della propria residenza per ragioni di servizio ed in localita' ove non siano caserme o locali demaniali adatti per alloggiarli o questi siano insufficienti. Tale obbligo pero' non si estende d'ordinario oltre i tre mesi, poiche' trascorso tale termine, ed anche prima, se la maggior durata della permanenza possa a tempo prevedersi, spetta all'amministrazione militare di prendere in fitto i locali occorrenti per l'accasermamento della truppa e cessa allora anche per gli ufficiali il diritto ad esigere l'alloggio dai Comuni.
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