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Regio decreto 374/1927

Art. 36 — Gli alloggiamenti sono del pari dovuti ai Carabinieri Reali in giro di perlustrazione o comandati in servizio…

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Art. 36. Gli alloggiamenti sono del pari dovuti ai Carabinieri Reali in giro di perlustrazione o comandati in servizio di pubblica sicurezza nei Comuni dove non esista stazione dell'arma o questa sia molto lontana dalla frazione del Comune ove i Carabinieri compiono servizio.

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