Regio decreto 374/1927
Art. 29 — Ricevuto il preavviso di cui all'art
Art. 29. Ricevuto il preavviso di cui all'art. 4 delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1923 ed in difetto di esso, nei casi urgenti, all'arrivo delle truppe, gli agenti del Comune debbono senz'altro adoperarsi a soddisfare le richieste dell'autorita' militare, ponendosi a disposizione dei forieri di alloggiamento, o di chi ne disimpegni le funzioni, indicando ad essi i locali comunali o privati adatti per gli alloggiamenti secondo l'ordine del ruolo.
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