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Regio decreto 374/1927

Art. 25 — I Comuni operano quindi sul ruolo stesso la distribuzione degli alloggi, seguendo il numero d'ordine in cui s…

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Art. 25. I Comuni operano quindi sul ruolo stesso la distribuzione degli alloggi, seguendo il numero d'ordine in cui sono inscritti i cittadini, in modo da non fare eseguire possibilmente nell'anno una seconda prestazione agli obbligati, se non quando il ruolo stesso, che dovra' comunicarsi ad ogni richiesta dell'autorita' militare, sia stato esaurito.

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