Regio decreto 374/1927
Art. 16 — Le amministrazioni comunali che per difetto di locali propri o per non gravare sui bilanci intendano avvalers…
Art. 16. Le amministrazioni comunali che per difetto di locali propri o per non gravare sui bilanci intendano avvalersi per gli alloggiamenti militari delle prestazioni dirette dalla generalita' dei cittadini, debbono impiantare appositi ruoli degli abitanti in grado di ospitare a turno gli ufficiali, la truppa, e di dar ricovero ai quadrupedi.
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