Regio decreto 374/1927
Art. 10 — Ogni qual volta militari e funzionari isolati ma purche' addetti alle truppe, siano inviati, per ragioni di s…
Art. 10. Ogni qual volta militari e funzionari isolati ma purche' addetti alle truppe, siano inviati, per ragioni di servizio, fuori della propria residenza ed incontrino difficolta' a trovare anche per proprio conto gli alloggi mobiliati, i Comuni sono obbligati a procurarli loro, a richiesta scritta della competente autorita' militare territoriale mediante equa pigione da pagarsi da ciascun interessato. Il corrispettivo viene stabilito a mediazione di chi sia delegato dal Comune, con il concorso del comandante del corpo o reparto cui appartengono, o sono addetti, i militari e funzionari, ed, in mancanza, di un delegato del Comando del presidio locale o viciniore. In caso di mancato accordo dei predetti delegati ad essi si aggiungera' un terzo delegato dell'autorita' politica, designato dal Prefetto della provincia.
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