Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2410/1926Art. 96
Regio decreto 2410/1926

Art. 96 — L'ufficiale medico puo' proporre per una licenza di convalescenza fino a tre mesi l'aviere convalescente, dir…

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/96parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 96. L'ufficiale medico puo' proporre per una licenza di convalescenza fino a tre mesi l'aviere convalescente, direttamente al comandante dell'ente competente, il quale trasmette la proposta con il proprio parere al Comando di zona, che, sentito il capo dell'Ufficio sanitario di zona (che puo', se crede, visitare l'aviere), decide in merito.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗

← Art. 95 Art. 97 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.