Regio decreto 2410/1926
Art. 86 — L'ufficiale medico che nell'eseguire le visite prescritte, constati, dopo maturo e rigoroso esame, che la inf…
Art. 86. L'ufficiale medico che nell'eseguire le visite prescritte, constati, dopo maturo e rigoroso esame, che la infermita' dichiarata dal militare sia simulata o procurata ad arte, deve fare dettagliato rapporto al comandante dell'ente dal quale il militare dipende, per i provvedimenti disciplinari. In caso di dubbio l'ufficiale medico deve inviare in osservazione in un ospedale militare l'individuo sospettato di simulazione o di autolesionismo, con rapporto particolareggiato e riservato al direttore dell'ospedale stesso, corredato di notizie sui precedenti morali e di servizio dell'individuo sottoposto a visita che, in via diretta o indiretta, sono a conoscenza dell'ufficiale medesimo.
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