Regio decreto 2410/1926
Art. 84 — Il provvedimento di riposo e' adottato in caso di cura da seguirsi ambulatoriamente
Art. 84. Il provvedimento di riposo e' adottato in caso di cura da seguirsi ambulatoriamente. Tuttavia il periodo di tempo prescritto per il riposo non potra' eccedere una intera giornata. Trascorso tale periodo, l'infermo, ove non sia guarito, dovra' ripresentarsi ad una nuova visita ed essere giornalmente annotato sia sull'elenco che sul registro di cui agli articoli precedenti.
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