Regio decreto 2410/1926
Art. 62 — L'ufficiale medico capo dell'Ufficio sanitario di zona corrisponde direttamente cogli ufficiali medici posti …
Art. 62. L'ufficiale medico capo dell'Ufficio sanitario di zona corrisponde direttamente cogli ufficiali medici posti nella sua giurisdizione territoriale, o comunque incaricati del servizio sanitario presso i campi, per tutto cio' che concerne l'andamento ed il funzionamento delle infermerie o per quistioni di natura scientifica e tecnica.
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