Regio decreto 2410/1926
Art. 60 — Ad ogni zona aerea territoriale e' annesso un Ufficio sanitario, retto da un tenente colonnello o maggiore me…
Art. 60. Ad ogni zona aerea territoriale e' annesso un Ufficio sanitario, retto da un tenente colonnello o maggiore medico dell'Esercito o della Marina. All'Ufficio e' addetto anche un capitano medico con funzioni di segretario.
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