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Regio decreto 2410/1926

Art. 57 — All'esame e giudizio di appello contro una decisione di un Istituto medico-legale non puo' presenziare il dir…

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Art. 57. All'esame e giudizio di appello contro una decisione di un Istituto medico-legale non puo' presenziare il direttore dell'Istituto che ha emessa la decisione. Egli puo', tuttavia, essere interpellato dalla Commissione di appello per chiarimenti e ragguagli.

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