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Regio decreto 2410/1926

Art. 34 — Nel caso che per legge o per disposizione del Ministero dell'aeronautica sia richiesto il giudizio collegiale…

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Art. 34. Nel caso che per legge o per disposizione del Ministero dell'aeronautica sia richiesto il giudizio collegiale, la visita viene eseguita dagli ufficiali medici dell'Istituto presenti, in un numero non inferiore a tre, di cui almeno uno ufficiale superiore che fungera' da presidente della Commissione.

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