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Regio decreto 2410/1926

Art. 27 — Ogni Istituto ha una segreteria-archivio, cui e' preposto un ufficiale medico inferiore

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Art. 27. Ogni Istituto ha una segreteria-archivio, cui e' preposto un ufficiale medico inferiore. In caso di assenza, funziona quale segretario un altro degli ufficiali inferiori dell'Istituto.

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