Regio decreto 2410/1926
Art. 2 — Attendono a tale servizio per la parte direttiva il Ministero dell'aeronautica per mezzo dell'Ufficio central…
Art. 2. Attendono a tale servizio per la parte direttiva il Ministero dell'aeronautica per mezzo dell'Ufficio centrale di sanita', per la parte esecutiva gli istituti medico-legali per l'aeronautica ed i comandi di zone e reparti della Regia aeronautica per mezzo degli uffici sanitari di zona e delle infermerie e posti di soccorso presso campi, scuole ed altri enti aeronautici.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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