Regio decreto 2410/1926
Art. 198 — Non appena possibile, gli affetti da malattia infettiva sospetta o conclamata devono essere inviati all'osped…
Art. 198. Non appena possibile, gli affetti da malattia infettiva sospetta o conclamata devono essere inviati all'ospedale militare o civile piu' vicino e l'ufficiale medico giornalmente deve assumere notizie sul loro stato di salute, assicurandosi che, in caso di sospetto, sia confermata o meno la diagnosi. Ove il sospetto cada sul vaiuolo (o vaioloide) o su qualsiasi altra malattia esotica deve provvedersi all'invio degli infermi nel locale d'isolamento comunale, prendendo accordi con l'ufficiale sanitario del Comune e informandone subito il comandante del campo o del reparto e il capo dell'Ufficio sanitario di zona.
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