Regio decreto 2410/1926
Art. 195 — L'ufficiale medico e' tenuto ad invigilare sul servizio del barbiere del campo (quando esiste) perche' esso r…
Art. 195. L'ufficiale medico e' tenuto ad invigilare sul servizio del barbiere del campo (quando esiste) perche' esso risponda a tutti i dettami dell'igiene, sia per quanto riguarda il locale, che per quanto si riferisce alla pulizia ed alla disinfezione dei rasoi, dei pettini e delle spazzole.
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