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Regio decreto 2410/1926

Art. 195 — L'ufficiale medico e' tenuto ad invigilare sul servizio del barbiere del campo (quando esiste) perche' esso r…

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Art. 195. L'ufficiale medico e' tenuto ad invigilare sul servizio del barbiere del campo (quando esiste) perche' esso risponda a tutti i dettami dell'igiene, sia per quanto riguarda il locale, che per quanto si riferisce alla pulizia ed alla disinfezione dei rasoi, dei pettini e delle spazzole.

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