Regio decreto 2410/1926
Art. 192 — I comandanti di reparto devono fare praticare agli avieri: a) il bagno caldo a doccia l'inverno ogni 15 giorn…
Art. 192. I comandanti di reparto devono fare praticare agli avieri: a) il bagno caldo a doccia l'inverno ogni 15 giorni, in locali destinati a questo uso, forniti, oltreche' della stanza per la doccia, anche di un atrio per uso spogliatoio; b) il bagno freddo d'estate ogni 7 giorni e nei locali sopradetti o in mare, nei laghi e nei fiumi, quando il reparto trovasi in prossimita' di essi. I comandanti di reparto nel fare praticare i bagni di mare, di lago o di fiume, devono aver cura di scegliere un luogo adatto e sicuro, possibilmente con spiaggie, nonche' di disporre sempre, prima del bagno, un apposito servizio di vigilanza, onde gli avieri non si espongano a pericoli fuori del tratto fissato.
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